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Informazioni per il ritardato o omesso pa...
Informazioni per il ritardato o omesso pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni e altre indicazioni utili.
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Gestione rifiuti
Descrizione
Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
Nei casi in cui venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo omesso o tardivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%).
E' sempre possibile per il contribuente avvalersi del ravvedimento operoso.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
Le sanzioni di cui sopra sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di diciotto rate mensili.
Pagina aggiornata il 03/07/2025 14:50
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