Statuto Comunale

Ai sensi legge 142/90

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 06/12/1991

e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 14/06/1996

Attribuzioni del Comune

Finalità del Comune

Metodi e strumenti dell'azione del Comune

Territorio, sede, stemma, gonfalone

Organi

Il Consiglio comunale

Organizzazione del Consiglio

Funzionamento del Consiglio

Disposizioni particolari (Deliberazioni - Elezioni - Informazione)

La Giunta comunale

Il Sindaco

Amministrazione diretta (Principi generali - Il segretario comunale - Collaborazioni esterne)

Amministrazione indiretta (servizi pubblici comunali - Aziende speciali - Istituzioni, Concessione a terzi - Partecipazione a società di diritto privato - Indirizzo e controllo del Comune)

Attività

Controlli di gestione e revisione finanziaria

Trasparenza, partecipazione e tutela dei cittadini (Strumenti)

Informazione e accesso

Organismi di partecipazione (Associazioni - Consulte)

Attività di partecipazione (Istanze - Petizioni - Proposte - Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo - Consultazione diretta della popolazione - Referendum consultivo)

Collaborazione con Enti Pubblici

Revisione dello statuto

Disposizioni transitorie

 

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Attribuzioni del Comune

  1. Il Comune di Coassolo Torinese, Ente locale autonomo, a capacità generale, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico e sociale.

  2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, salvo quelle che siano espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge.

  3. Spettano altresì al Comune le funzioni amministrative per servizi di competenza dello Stato che siano ad esso affidate dalla legge statale, nonché le ulteriori funzioni amministrative attribuite o delegate dalla legge.

  4. Al di fuori delle funzioni proprie o delegate il Comune può sempre assumere iniziative e attivarsi presso le opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi comunali.

  5. Il Comune ispira la propria azione e fa propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

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Art. 2

Finalità del Comune

  1. Il Comune orienta la propria azione principalmente verso i seguenti obiettivi:

  1. tutelare e valorizzare ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della propria comunità e del proprio territorio e, comunque, dotarsi delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire adeguate condizioni di abitabilità e di sviluppo economico;

  2. accrescere l'uguaglianza di opportunità di tutti i residenti e promuovere la solidarietà tra gli stessi, superando gli squilibri economici, sociali e territoriali;

  3. favorire la preparazione professionale e culturale della popolazione residente;

  4. fornire alla popolazione residente nella zona montana, a riconoscimento del ruolo di presidio del territorio da essa svolto, gli strumenti per compensare le condizioni di disagio derivante dall'ambiente montano;

  5. promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;

  6. tutelare e valorizzare la lingua, le tradizioni e, in generale, la cultura locale;

  7. tutelare e valorizzare l'ambiente;

  8. in generale, attivare e potenziare al massimo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'utilità sociale, le proprie funzioni e servizi, nonché rendere il più effettiva possibile la propria rappresentatività della comunità.

 

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Art. 3

Metodi e strumenti dell'azione del Comune

  1. Per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente art. 2 e, più in generale, nello svolgimento della propria azione il Comune si conforma ai seguenti principi:

  1. la programmazione della propria attività e il concorso alla programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune è inserito;

  2. la netta distinzione del ruolo degli organi politici dal ruolo degli uffici;

  3. la partecipazione della comunità rappresentata alle proprie scelte politiche e amministrative, anche su base di borgata o frazione;

  4. la trasparenza della propria organizzazione e attività;

  5. l'informazione alla comunità relativamente alla propria organizzazione e attività;

  6. la più ampia cooperazione con gli altri Enti pubblici e, prioritariamente, con la Comunità montana per l'esercizio delle proprie funzioni e servizi;

  7. la cooperazione con i privati per l'esercizio dei propri servizi, con tendenziale riserva al Comune delle attività di programmazione, progettazione indirizzo, controllo e verifica;

  8. la cooperazione con i privati per attività, anche diverse dai servizi, di interesse comunale.

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Art. 4

Territorio, sede, stemma, gonfalone

  1. Il Comune di Coassolo Torinese ha una estensione di kmq 28 e comprende il territorio delimitato con il piano topografico, approvato dall'istituto di statistica ai sensi dell'ari 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228. È costituito dal centro abitato del capoluogo dove è posta la sede del Comune, nonché dalle frazioni S. Pietro, Castiglione, Vietti, da tutte le altre borgate, agglomerati e case sparse.

  2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si tengono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze le adunanze possono tenersi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

  3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Coassolo Torinese, con lo stemma concesso con D.P.R. 3393 del 14 novembre 1977. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da chi ne fa le veci, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 3393 del 14 novembre 1977. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono di norma vietati. Le eccezioni sono disciplinate dalla Giunta comunale.

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Titolo II

ORGANI

 

Art. 5

Individuazione

  1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

 

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Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Sezione I

Principi generali

 

Art. 6

Composizione ed elezione del Consiglio

  1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolate dalla legge.

 

Art. 7

Competenza del Consiglio

  1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessa attività comunale, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.

  2. Il Consiglio adotta il regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

 

Art. 8

Diritti e doveri dei Consiglieri

  1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

  2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

  3. È Consigliere anziano quello che, nell'elezione per il rinnovo del Consiglio comunale, ha conseguito la migliore cifra individuale di voti.

  4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta che il consiglio ha adottato la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

  5. I Consiglieri hanno diritto:

  1. di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni del Comune, dalle aziende e dagli Enti da questo dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità degli uffici e dei servizi;

  2. di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta di deliberazione è riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti;

  3. di presentare interrogazioni (e interpellanze), alle quali, secondo le previsioni del regolamento, deve essere data sollecitamente risposta scritta o risposta verbale in aula o in commissione;

  4. di presentare mozioni;

  5. di richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio che il Sindaco deve inserire all'ordine del giorno;

  6. di percepire le indennità stabilite dalla legge.

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Sezione II

Organizzazione del Consiglio

 

Art. 9

Gruppi consiliari

  1. Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la cui disciplina è posta dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi; qualora non si esercita tale facoltà i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

  2. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è presieduto da un capogruppo.

  3. Ai gruppi consiliari sono assicurati, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte del Comune, spazi e risorse tecnico-organizzative che ne consentano l'espletamento delle funzioni.

 

Art. 10

Commissioni consiliari

  1. Il Consiglio, al fine di migliorare la propria funzionalità può avvalersi di commissioni, permanenti o temporanee, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

  2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei seguenti principi. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche per la trattazione di specifici argomenti.

  3. Le commissioni permanenti hanno per compito principale la preparazione delle decisioni del Consiglio e possono consultare i soggetti a queste interessati.

  4. Le commissioni speciali e temporanee svolgono attività di studio e di indagine su materie di interesse comunale.

  5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

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Sezione III

Funzionamento del Consiglio

 

Art. 11

Sessioni, convocazione, sedute e presidenza

  1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie:

  2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate in occasione dell'elezione del Sindaco, delle deliberazioni degli atti programmatici e di bilancio.

  3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

  4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l’ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, il consiglio è presieduto dal Vicesindaco.

  5. Ai fini della convocazione si considerano comunque sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazione relative ad atti programmatici e di bilancio.

  6. Il numero legale per la validità delle sedute e la presidenza del Consiglio sono regolati dalla legge.

  7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

  8. La prima adunanza del consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione ed entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

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Sezione IV

Disposizioni particolari

 

Art. 13

Deliberazioni

  1. La proposta delle deliberazioni spetta:

  1. alla Giunta comunale;

  2. al Sindaco;

  3. a ciascun Consigliere comunale;

  4. ad almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

  1. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

  2. Le votazioni delle proposte di deliberazioni sono palesi. Vengono assunte a scrutinio segreto le sole deliberazioni che comportano giudizi valutativi su persone.

  3. Le proposte di deliberazione sono approvate di norma a maggioranza assoluta dei votanti.

  4. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.

  5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, non leggibili o nulle si computano nel numero dei votanti.

  6. Nel caso di parità di voti, il Sindaco può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.

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Art. 13

Elezioni

  1. Sulla base degli indirizzi del Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione, revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, istituzioni.

  2. I rappresentanti del Comune di cui al comma precedente debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o uffici pubblici ricoperti. Il regolamento disciplina le modalità di accertamento dei requisiti.

  3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti colui e coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti.

  4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti

 

Art. 14

Informazione

  1. Il Consiglio informa mediante avvisi al pubblico i cittadini della propria attività e promuove incontri su temi di particolare interesse comunale con formazioni sociali Enti pubblici e privati

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Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

 

Art. 15

Composizione, elezione e cessazione

  1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal massimo numero di Assessori consentito dalla legge.

  2. La giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In assenza o impedimento del Sindaco la presidenza compete al Vicesindaco. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

  3. Il Sindaco e gli Assessori debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina la decadenza

  4. La cessazione della Giunta è disciplinata dalla legge.

 

Art. 16

Competenza

  1. La Giunta provvede:

  1. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, predisponendone, tra l'altro, gli atti nei casi indicati dallo Statuto;

  2. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio mediante atti di carattere generale o implicanti esercizio di discrezionalità politica o amministrativa, indicando gli scopi da raggiungere, i mezzi da impiegare, i criteri e le modalità da seguire da parte degli altri organi comunali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e gestionali;

  3. ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge; 

  4. a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del Consiglio stesso, sulla propria attività;

  5. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 17

Funzionamento

  1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

  2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti,

  3. Le adunanze non sono pubbliche.

  4. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti.

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Capo III

IL SINDACO

 

Art. 18

Competenza

  1. Il Sindaco, è organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovraintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

  2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi.

  3. Nell'esercizio delle competenze indicate nel 1° comma, il Sindaco, in particolare:

  1. rappresenta il Comune in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

  2. firma tutti gli atti nell'interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al segretario;

  1. convoca e presiede la Giunta fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

  2. convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Vicesindaco

  3. firma le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario comunale;

  4. impartisce agli Assessori le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

  5. coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti degli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

  6. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessario per la realizzazione dei programmi dell'Ente;

  7. adotta, di concerto con il segretario, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

  1. promuove tramite il segretario indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

  2. può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni, anche riservate;

  3. promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni comunali, nonché consorzi o società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali del Comune stesso;

  4. emette ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti comunali;

  5. adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;

  6. riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

  7. indice i referendum comunali;

  8. conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso;

  9. stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

  10. rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le concessioni ed autorizzazioni edilizie, esercita la vigilanza sulle costruzioni e sulle modificazioni del suolo;

  11. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze degli utenti;

  1. provvede alla nomina, designazione, revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

  2. Nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Fa pervenire al segretario comunale e al vicesindaco atto di dimissioni affinché il consiglio prenda atto della decadenza della Giunta e del Consiglio.

 

Art. 19

Vicesindaco e Assessore anziano

  1. Il vicesindaco viene nominato dal Sindaco contemporaneamente alla nomina degli assessori componenti la giunta comunale.

  2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

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Titolo III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 

Capo I

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

 

Art. 20

Principi generali

  1. Il Comune informa l'organizzazione amministrativa ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e adegua l'ordinamento del personale ai principi di professionalità e responsabilità dei dipendenti.

  2. La gestione consiste nello svolgimento di funzioni amministrative, tecniche e contabili, che attuano, con autonomia operativa nella scelta di mezzi e procedure gli indirizzi definiti dagli organi elettivi.

  3. La gestione è attribuita agli uffici, singoli e complessi, nel rispetto del principio della chiarezza nella distribuzione dei compiti e dei poteri, del collegamento tra autonomia decisionale e assunzione di responsabilità nonché della snellezza e flessibilità dei moduli organizzativi.

  4. Gli uffici possono essere aggregati in unità omogenee, che svolgono attività con risultati identificabili. Tali unità possono essere aggregate in unità complesse, in ciascuna delle quali il risultato globale dell'attività svolta consiste in prestazioni per la collettività o in supporti per le attività di altre unità o degli organi del Comune.

  5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del personale, tutela i diritti dei dipendenti e garantisce l'esercizio delle libertà sindacali.

  6. I regolamenti di organizzazione e del personale, eventualmente congiunti, nel rispetto della legge e degli accordi collettivi nazionali, disciplinano in particolare:

  1. l'aspetto strutturale e funzionale dell'organizzazione amministrativa;

  2. la dotazione organica del personale;

  3. le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;

  4. il coordinamento dei funzionari con compiti di direzione tra loro e con il segretario comunale, eventualmente tramite un ufficio collegiale composto da tali funzionari e presieduto dal segretario comunale;

  5. il rapporto di servizio del personale;

  6. lo stato dei dipendenti;

  7. la commissione di disciplina.

 

Art. 21

Il segretario comunale

  1. Il Comune ha un segretario comunale, funzionario statale, il cui stato è regolato dalla legge.

  2. Il segretario dipende funzionalmente dal Sindaco. Al segretario comunale spetta in conformità alle direttive e ai principi dettati dal Sindaco, dal consiglio e dalla Giunta comunale, anche in attuazione del D.L. 29/93 e 77/95 la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali, di controllo e di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e acquisizione delle entrate attraverso emanazione di determinazioni, assoggettate al regime di pubblicità degli atti amministrativi con pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni ed inserimento nella raccolta di cui all’art. 27 D.L.gs. 77/95.

  1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro inerenti all'Ente e con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

 

Art. 22

Collaborazioni esterne

  1. La Giunta comunale, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, Enti, professionisti, esperti per prestazioni ad alto contenuto di professionalità.

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Capo II

AMMINISTRAZIONE INDIRETTA

 

Art. 23

Servizi pubblici comunali

  1. L’istituzione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

  2. La scelta della forma di gestione del servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, congruamente istruita e motivata, alla stregua di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, delle varie forme di gestione previste dalla legge, con particolare riguardo a quelle che comportano la cooperazione del Comune con altri Enti locali e tenuto conto della possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni e del volontariato.

  3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

 

Art. 24

Aziende speciali

  1. Nel caso in cui il Comune decide di istituire aziende speciali, gli amministratori di queste sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio comunale e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa

  2. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo e approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

 

Art. 25

Istituzioni

  1. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi di istituzioni per la gestione di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale adotta un regolamento dell'istituzione nel rispetto dei seguenti principi.

  2. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto dal Presidente e da quattro componenti, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio stesso e dotate di particolare competenza in relazione alle funzioni svolte dall’istituzione.

  3. Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale nella stessa seduta, prima dell'elezione degli altri componenti il Consiglio di amministrazione.

  4. Il Sindaco può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza.

Art. 26

Concessione a terzi

  1. La concessione di pubblico servizio è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

  2. La concessione è subordinata all'esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

 

Art. 27

Partecipazione a società di diritto privato

  1. La partecipazione del Comune ad una società per azioni per la gestione di un pubblico servizio è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati subordinatamente alla condizione che la partecipazione pubblica locale, eventualmente distribuita tra il Comune e gli altri Enti locali, non sia inferiore al 51% del capitale sociale.

  2. Il Consiglio comunale nomina su proposta della Giunta comunale i rappresentanti del Comune nelle società partecipate, al di fuori del suo seno, tra persone di comprovata esperienza tecnica e amministrativa nel particolare settore di attività delle società.

 

Art. 28

Indirizzo e controllo del Comune

  1. In tutti gli atti che determinano l'affidamento di attività comunali a soggetti esterni al Comune ovvero l'intervento di questo in soggetti esterni devono essere previste le forme di raccordo fra tali soggetti ed il Comune.

  2. Il Consiglio comunale adotta un piano dei servizi determinando, tra l'altro, i servizi pubblici da esercitare, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di garanzia e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli esercizi.

  3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, società, Enti e istituzioni di cui ai precedenti articoli.

  4. A tal fine i rappresentanti del Comune negli Enti e organizzazioni predette debbono presentare alla Giunta comunale a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli Enti e organizzazioni medesimi.

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Titolo IV

ATTIVITA’

 

Art. 29

Piani

  1. Il Consiglio comunale, previa consultazione della popolazione, approva un piano di sviluppo socio-economico da aggiornare annualmente, che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione del bilancio, per i piani di settore e per la complessiva azione del Comune.

  2. Gli atti di pianificazione specifica del Comune devono indicare, sulla base della ricognizione della realtà interessata dall'attività da pianificare e in stretto raccordo con le risorse disponibili, gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate dei costi, i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.

 

Art. 30

Regolamenti

  1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti a maggioranza dei componenti assegnati.

 

Art. 31

Provvedimenti puntuali

  1. Allo scopo di consentire la collaborazione dei cittadini interessati alle finalità pubbliche il Comune privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni e contratti rispetto allo svolgimento dell'azione amministrativa mediante atti autoritativi unilaterali.

 

Art. 32

Procedimento amministrativo

  1. Il Comune conforma i procedimenti per l'esercizio della propria azione amministrativa ai principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale, adottando un regolamento sulla materia.

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Titolo IV

CONTROLLI DI GESTIONE E REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

Art. 33

Controlli di gestione

  1. I controlli interni di gestione, previsti e assegnati alla competenza di particolari uffici dal regolamento di organizzazione dell'Ente, devono, in relazione agli atti di pianificazione, accertare e valutare i costi sostenuti e le risorse impiegate, i risultati raggiunti, la razionalità e l'economicità delle procedure seguite.

  2. I risultati dei controlli di gestione devono essere portati dalla Giunta comunale a conoscenza del Consiglio comunale.

 

Art. 34

Revisione economico-finanziaria

  1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il revisore dei conti scegliendo tra gli appartenenti alle categorie indicate dalla legge. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

  2. Il revisore, in conformità alla legge secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

  3. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, può rivolgere proposte e segnalazioni agli organi comunali e, in particolare, riferisce immediatamente al Consiglio comunale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, può essere inviato dal Sindaco a partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale in occasione della discussione di determinati argomenti.

  4. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.

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Titolo VI

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 35

Strumenti

  1. l Comune, al fine di assicurare alla comunità locale la più ampia partecipazione all'amministrazione comunale, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini, può:

  1. curare l'informazione della comunità;

  2. garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

  3. valorizzare le associazioni;

  4. promuovere organismi di partecipazione anche su base di frazione;

  5. riconoscere il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

  6. provvedere alla consultazione della popolazione;

  7. prevedere il referendum consultivo;

  8. istituire la commissione per la tutela civica;

  9. adottare un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi dello Statuto.

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Capo II

INFORMAZIONE E ACCESSO

 

Art. 36

Informazione

  1. Il Comune, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la comunità circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

  2. Il Comune, nel rispetto del segreto d'ufficio, mette a disposizione a chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio comunale.

  3. Il Comune assicura altresì agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.

 

Art. 37

Accesso

  1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

  2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, dell'amministrazione comunale, tranne che quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

  3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in esame il documento e ottenere copia.

  4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione.

  5. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

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Capo III

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 38

Associazioni

  1. Il Comune valorizza le libere associazioni anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, di cui alla legge 266/91, assicurandone la partecipazione attiva alla propria azione, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

  2. Ai fini del precedente comma viene istituito un Albo secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni alle associazioni e organizzazioni allo scopo di agevolare il perseguimento dei loro scopi istituzionali, allorché si tratti di forme associative operanti nel territorio comunale da almeno due anni, fornite di un congrue numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.

 

Art. 39

Consulte

  1. Il Consiglio comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l'azione comunale.

  2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.

  3. Le consulte sono convocate e presiedute dal Sindaco o dall'Assessore delegato per la materia e integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare.

  4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che possono essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.

  5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con l'amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.

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Capo IV

ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 40

Istanze

  1. I cittadini residenti nel territorio comunale, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'attività comunale.

  2. L'organo al quale è diretta l'istanza oppure il segretario su incarico del Sindaco risponde esaurientemente in forma scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

 

Art. 41

Petizioni

  1. I cittadini residenti nel territorio comunale, in numero pari ad almeno il 10% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.

  2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entri 45 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

  3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al proponente.

 

Art. 42

Proposte

  1. I cittadini residenti nel Comune ed aventi diritto al voto, in numero pari ad almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono presentare agli organi del Comune proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondenti ad un interesse collettivo.

  2. L'organo a cui la proposta è rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro 45 giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

  3. Il Sindaco, se richiesto, fornisce, attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta l'assistenza per la relativa redazione. Il Sindaco, fatto salvo il termine previsto nel comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l'intervento dell'organo collegiale competente.

  4. Le proposte non possono concernere gli atti programmatici, la materia dei tributi e delle tariffe, le espropriazioni per pubblica utilità.

 

Art. 43

Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

  1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è disciplinata dalla legge statale e regionale pertinente, nonché dal regolamento previsto all'alt 35.

 

Art. 44

Consultazione diretta della popolazione

  1. Il Consiglio o la Giunta comunale possono disporre forme di consultazione diretta della popolazione, di particolari settori di questa o degli utenti dei provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunale.

  2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi individuati dal regolamento.

 

Art. 45

Referendum consultivo

  1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale che interessano l'intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare la proposta di adozione di una deliberazione di competenza del Consiglio.

  2. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

  3. Il referendum è indetto dal Sindaco, su richiesta del Consiglio comunale approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, su richiesta della Giunta Comunale o del 10% degli elettori del Comune.

  4. L'ammissibilità del referendum è accertata dal Consiglio comunale.

  5. Il referendum deve aver luogo entro 90 giorni dall'indizione e non può coincidere con altre operazioni di voto.

  6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio (o la Giunta comunale) deve deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. 

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Titolo VII

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

 

Art. 46

Principi generali

  1. Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità Economica Europea, la Regione, la Provincia e tutti gli altri Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale al fine dell'espletamento ottimale delle proprie funzioni, servizi e della realizzazione di opere e interventi.

  2. Il Comune partecipa alla formazione degli atti di pianificazione degli Enti nel cui territorio è inserito, rappresentando gli interessi della comunità locale secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale; adegua a tali atti le proprie scelte programmatiche.

  3. Nel piano di sviluppo socio-economico il Comune identifica, previa congrua istruttoria, le funzioni e i servizi che, sotto i profili dell'efficienza e dell'efficacia, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Il Comune promuove le opportune iniziative per l'attuazione delle pertinenti indicazioni del piano e verifica tale attuazione nell'aggiornamento del piano stesso.

 

Art. 47

Forme della collaborazione

  1. La collaborazione con gli altri Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato, a condizione che al Comune siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

  2. In particolare, il Comune può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, all'unione di Comuni, alla società di diritto privato, ai G.E.I.E. e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire strutture per attività di comune interesse.

 

Art. 48

Rapporti con la Comunità Montana

  1. Il Comune individua nella Comunità Montana il punto di riferimento prioritario per lo svolgimento associato di funzioni e servizi e, in generale, per la realizzazione di iniziative che richiedono l'intervento di altri Enti pubblici.

  2. In particolare, in armonia con la legge regionale, il Comune, d'intesa con altri Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana e con quest'ultima, può demandare alla Comunità Montana l'esercizio associato di servizi e funzioni proprie o ad esso delegate, può delegare alla Comunità Montana funzioni ulteriori non convenientemente esercitabili a livello comunale.

  3. L'affidamento di funzioni e servizi alla Comunità Montana è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

  4. Il Comune adegua i propri atti generali alle previsioni degli atti di piano della Comunità Montana.

 

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Titolo VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

 

Art. 49

Revisione

  1. Le proposte di revisione dello Statuto sono avanzate dai Consiglieri comunali o dal 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e di norma sono esaminate dal Consiglio comunale.

  2. Il regolamento consiliare determina le forme di informazione e consultazione che devono precedere l'approvazione delle proposte di revisione dello Statuto.

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. I

Regolamenti di attuazione

  1. Il Consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti necessari per la completa attuazione dello Statuto e alla modificazione di quelli incompatibili con esso entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

 

Art. II

Verifica dello Statuto

  1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale, assicurando l'informazione e la consultazione dei cittadini, ne verifica l'attuazione.

 

Art. III

Entrata in vigore dello Statuto

  1. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

  2. La Giunta comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la massima conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

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