Aliquote I.C.I.
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le tue imposte |
le tua posizione tributi |
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| Abitazione principale e pertinenze | Esenti | |||
| Altri fabbricati - Aree fabbricabili | 6 per mille |
| Detrazione prima casa (A1 - A2 - A9) | € 103,29 | |||
| Terreni agricoli | Esenti | Valore aree fabbricabili | € 15,49 al mq |
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Versamento |
c/o INTESA - SAN PAOLO IMI S.p.A. (non è possibile con versamento su c/c postale) |
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei soli casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengano a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Ai sensi della d.l. 248 del 04/08/2006 art. 37 comma 13 e 14 i versamenti vanno effettuati in due rate entro il 16/06 e il 16/12, nella misura del 50% cadauno, ferma restando la possibilità di pagare l'imposta in un'unica soluzione.
A seguito approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con decorrenza 01/01/2000 questo Comune gestisce l’imposta anzidetta attraverso il proprio tesoriere comunale Intesa - San Paolo IMI. Il versamento deve essere eseguito sull’apposito bollettino predisposto dal Comune e pagabile presso tutti gli sportelli Intesa San Paolo IMI sul territorio nazionale. Non si fa luogo al versamento se l’importo da versare non è superiore a € 2,07. Prima di effettuare il calcolo, il contribuente deve accertarsi che il Comune beneficiario non abbia modificato l’aliquota del tributo e l’importo delle detrazioni ammesse per l’anno in corso, nonché il valore delle aree fabbricabili. Ai sensi dell’articolo 9 del predetto regolamento l’imposta, di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, può essere effettuata da un contitolare anche per conto di altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta.
Come stabilito dal Consiglio dei Ministri in data 21/05/2008 è esentato dal pagamento l'immobile adibito ad abitazione principale e sue pertinenze. A tal fine si ricorda che ai sensi del regolamento comunale le pertinenze sono da considerarsi tutte (senza limiti di numero) e che sono assimilate ad abitazione principale i fabbricati ceduti in uso gratuito a parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. (Occorre, però sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva presso gli uffici comunali per poter accedere all'esenzione).
Presentiamo una serie di prospetti che possono utilizzati per il corretto calcolo dell'imposta.
Gli importi dell'I.C.I. sono riferiti all'intero anno da versare in due rate uguali pari al 50%; la prima rata da versare nel mese di giugno e la seconda rata da versare dal 1 al 20 dicembre. Dato che i conteggi si riferiscono all'intero anno, i contribuenti in condizioni particolari (ad esempio perché anno acquistato o venduto l'immobile nel corso del 2001) devono eseguire i conteggi ragguagliando il risultato alla minore durata del possesso. Ricordiamo, infine, che le rendite catastali dei fabbricati vanno rivalutate del 5%.
Aree fabbricabili
| Valore venale dell'area | X | Aliquota comunale | : 1000 | = | I.C.I. dovuta |
Altri fabbricati di categoria A, B, C (esclusi A/10 e C/1)
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Rendita dell'immobile |
X | 1,05 x 100 = | * | X | Aliquota comunale | : 1000 = | I.C.I. dovuta |
Fabbricati di categoria C/1
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Rendita dell'immobile |
X | 1,05 x 34 = | * | X | Aliquota comunale | : 1000 = | I.C.I. dovuta |
Fabbricati di categoria A/10 e D
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Rendita dell'immobile |
X | 1,05 x 50 = | * | X | Aliquota comunale | : 1000 = | I.C.I. dovuta |
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